Le piccole stelle non sono soggette all’obbligo di notifica e di sepoltura se

 

«Morendo il tuo corpo si è scisso in migliaia di stelle
e ogni volta che guardo il cielo mi innamoro della notte.»

Le piccole stelle non sono soggette all’obbligo di notifica e di sepoltura se:

• alla nascita pesano meno di 500 gr, vengono al mondo senza segni vitali e non hanno ancora raggiunto le 23+0 settimane di età gestazionale.

Eccezione

• Accadere raramente che un bambino venga al mondo con un peso inferiore a 500 gr e senza aver raggiunto un’età di gestazione di 22 settimane, ma che per poco tempo respiri e presenti un’attività cardiaca. In questo caso il bambino è soggetto all’obbligo di notifica, perché è nato vivo. Questo bambino ha altresì il diritto di essere iscritto nel libretto di famiglia.

Non soggetto all’obbligo di sepoltura significa che

• il bambino non deve ma può essere cremato o sepolto.

Non soggetto all’obbligo di notifica significa che

• il bambino non deve essere registrato;
• non sarà redatto nessun certificato di morte;
• non è necessaria alcuna notifica al Comune;
• in quanto persona, il bambino può ricevere un nome;
• dal 1° gennaio 2019 esiste la possibilità di documentare la nascita presso l’ufficio dello stato civile. Riportiamo a tal proposito l’estratto dell’Ordinanza sullo stato civile:
la venuta al mondo di un infante privo di vita potrà in futuro essere documentata nel registro dello stato civile, sempreché vi sia una relazione con la Svizzera. Per la documentazione è competente qualunque ufficio dello stato civile in Svizzera (art. 9c cpv. 3 P-OSC). Per motivi inerenti alla tecnica di documentazione, la sede dell’ufficio dello stato civile determina il luogo dell’evento. La documentazione avviene esclusivamente su richiesta di uno dei genitori o di entrambi. Non ne consegue una comunicazione ad altre autorità, né viene informato l’altro genitore se questi non presenta anch’egli la domanda. La documentazione serve esclusivamente a certificare l’evento. La domanda di documentazione della venuta al mondo di un infante privo di vita deve essere accompagnata da un certificato di un medico o di una levatrice attestante l’evento. Non vi sono prescrizioni minime quanto a età o peso (Rapporto in adempimento del postulato, n. 11.1), per cui un certificato può essere rilasciato a partire dall’inizio della gravidanza. Neppure il modo in cui si è conclusa la gravidanza è determinante.
Per maggior informazioni: www.ejpd.admin.ch

Opzioni disponibili

• Il protocollo di molti ospedali prevede le sepolture comuni. Gli angioletti sono raccolti, conservati e cremati insieme normalmente due volte all’anno. Durante una bella cerimonia d’addio, alla quale sono invitati tutti i genitori, le ceneri vengono poi deposte nella tomba delle piccole stelle. In questo caso occorre tenere presente che il tempo che intercorre tra la nascita e la sepoltura a volte può essere molto lungo.
• Anche alcuni cimiteri offrono la possibilità di seppellire individualmente il bambino nella tomba delle piccole stelle.
• Oppure potete portare a casa il bambino e scegliere personalmente un luogo adatto per la sepoltura.
• Se desiderate seppellire il vostro bambino in un cimitero vicino, dovrete chiedere il consenso al Comune. A volte basta chiedere perché qualcosa diventi possibile.
• La cremazione è consentita, tuttavia c’è da considerare il fatto che la quantità di cenere che rimane dopo aver cremato un corpicino così piccolo è veramente poca.
Spetta a voi genitori decidere che cosa fare con il vostro bambino. Nessuno è autorizzato a privarvi di questo diritto.
Ancora oggi sopravvive la falsa convinzione che i bambini non soggetti a notifica possano essere smaltiti soltanto con i rifiuti ospedalieri. La verità è che nessuna legge stabilisce che questi corpicini debbano finire tra i rifiuti ospedalieri;
come avviene con le placente e altre «parti anatomiche umane», anche le piccole stelle devono essere incenerite in un crematorio (v. opuscolo informativo dell’Ufficio federale dell’ambiente) e non nel forno di un impianto di incenerimento dei rifiuti. Pertanto esiste soltanto un’indicazione sulla procedura da adottare se lo «smaltimento» è effettuato dall’ospedale.